Il diritto di accesso civico generalizzato consiste in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e può avere ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
A tutti i cittadini che ne fanno richiesta
Il cittadino può richiedere l’accesso agli atti detenuti dalla pubblica amministrazione mediante:
L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.
L’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa F.O.I.A. (D. Lgs 97/2016) differisce dalle altre due principali tipologie di accesso in quanto:
Accesso Documentale
L. 241/1990 |
Accesso Civico
D. Lgs 33/2013, art. 5, co.1 |
Accesso Generalizzato
D. Lgs. 33/2013, art. 5, co.2 |
Serve a tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti dei destinatari dei procedimenti amministrativi. Sono inammissibili le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. Il diritto di accesso è escluso in assenza di interesse giuridicamente rilevante, per documenti coperti da segreto di Stato, nei procedimenti tributari e in tutti i casi elencati nell’art. 24 della L. 241/1990. |
Serve a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. L’accesso Civico può essere esercitato da chiunque, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti. Non è possibile chiedere la pubblicazione di dati documenti e informazioni non obbligatorie. |
Serve a promuovere la libertà di informazione e il controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni. Sono accessibili i dati e documenti della PA non soggetti ad obbligo di pubblicazione, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti. L’accesso generalizzato può essere negato o differito solo nei casi previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. |
Territorio comunale
Compilare il modulo dell'accesso agli atti di interesse (civico semplice o generalizzato), completo degli allegati richiesti, e consegnarlo all’Uff. protocollo del comune di Cornaredo sito in Piazza Libertà 24 nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12; mercoledì dalle 17 alle 18,15
oppure mediante PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it
Il modulo corretto in allegato
La documentazione richiesta (se non soggetta a privacy)
Entro 30 giorni dalla richiesta
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione stabilito annualmente con delibera della Giunta comunale, in osservanza alle norme di legge, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
Le copie digitali saranno gratuite salvo diverse disposizioni stabilite dalla Giunta comunale
Si informa che, secondo le disposizioni legislative, è ammesso il pagamento in loco unicamente tramite POS (Bancomat o Carta di Credito). NON è previsto il pagamento in contanti
Oppure se si è in possesso della bolletta:
Paga con l’App Io oppure dal tuo Home Banking, con la tua app di pagamento o con gli altri canali abilitati
Paga sul territorio presso Banche e sportelli ATM, negli uffici postali , nelle ricevitorie abilitate o altri operatori abilitati
Per le copie digitali non è richiesto alcun costo.