Per vendite straordinarie si intendono le vendite di fine stagione, le vendite di liquidazione , le vendite promozionali e le vendite sottocosto, nelle quali l'esercente offre condizioni favorevoli reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.
A TUTTI I COMMERCIANTI
Vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:
a) cessazione dell’attività commerciale : si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell’azienda : si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
c) trasferimento dell’azienda in altro locale : si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
d) trasformazione o rinnovo dei locali: si può effettuare per una volta sola in ciascun anno solare per una durata massima di 6 settimane. L’operatore commerciale ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio (per consentire i lavori di trasformazione/rinnovo dei locali) per un periodo pari ad un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque, per almeno 7 giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria .
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