Polizia giudiziaria: la funzione di polizia giudiziaria è assicurata, ai sensi della L. 65/86 e ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura penale, alla Polizia locale che di propria iniziativa o su indicazione dell’Autorità Giudiziaria:
• raccoglie notizia dei reati;
• impedisce che vengano portati a conseguenze ulteriori;
• ne ricerca gli autori raccogliendo quanto possa servire per l’applicazione delle legge penale;
attività di prevenzione dei reati;
attività ausiliarie di pubblica sicurezza: la polizia locale collabora “con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità”, a norma dell’articolo 3 della legge n. 65/1986;
sicurezza urbana: attività finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini, quali
• pattugliamento delle aree urbane;
• rilievo di danni al patrimonio pubblico;
• controllo di spazi di uso pubblico come parchi e aree pedonali;
• prevenzione e il controllo di micro conflittualità nel contesto urbano;
• presenza attiva degli agenti a diretto contatto con la popolazione.;
polizia stradale ai sensi dell’art. 5 della legge n. 65/1986 e degli articoli 11 e 12 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
polizia edilizia ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 380/2001;
polizia ambientale;
polizia commerciale e annonaria;
polizia amministrativa;
protezione civile:
• primo intervento e soccorso in caso di calamità naturali, disastri ed emergenze sociali;
• azioni di coordinamento con tutti gli altri soggetti che compongono il sistema di protezione civile ed in particolare con i volontari di protezione civile;
accertamenti anagrafici, viabilità stradale;
Tutte le persone che fanno parte:
Ultimo aggiornamento: 24/10/2024, 09:52