Pagamento delle Sanzioni

Servizio attivo

Pagamento delle Sanzioni


A chi è rivolto

Tutti i cittadini (residenti e non) che contravvengono alle norme del codice della strada sia alla guida di un veicoli che come pedone.

Descrizione

La Polizia Locale, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, svolge tra gli altri il servizio di polizia stradale di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma del Codice della Strada, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo ricorso alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).

Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l’importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero.

La riduzione del 30% non può mai essere applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida. (vedere elenco sotto riportato).

Dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo edittale previsto dalla specifica violazione.

Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, la sanzione pecuniaria subirà l’automatico raddoppio.

Il verbale relativo a sanzioni al Codice della Strada, contestato e notificato, vale come titolo esecutivo e in caso di omesso pagamento la sanzione verrà iscritta a ruolo.

 

Come fare

PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI CHE NON SONO STATE NOTIFICATE AL DOMICILIO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE (es.: violazione alle norme del Codice della Strada o al Regolamento di Polizia Urbana che sono state contestate direttamente “su strada” al trasgressore oppure preavviso di accertamento di violazione di divieto di sosta): vai al alla pagina "Come Pagare le Sanzioni".

 

PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI NOTIFICATE AL DOMICILIO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE:

  1. vai al portale PagoPA;
  2. compila i campi CODICE FISCALE e IUV inserendo i dati riportati sul verbale che è stato notificato al domicilio a mezzo del servizio postale;
  3. click sul pulsante “TROVA PRATICA” e segui le istruzioni.

Cosa si ottiene

Pagamento della sanzione.

Tempi e scadenze

Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero.

Dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo edittale previsto dalla specifica violazione.

Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, la sanzione pecuniaria subirà l’automatico raddoppio.

Il verbale relativo a sanzioni al Codice della Strada, contestato e notificato, vale come titolo esecutivo e in caso di omesso pagamento la sanzione verrà iscritta a ruolo.

Procedure collegate

Avverso i verbali (non preavvisi di accertamento) relativi al Codice della Strada è ammesso ricorso:

al Prefetto di Milano in Corso Monforte n.31 a Milano entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione: con istanza presentata direttamente oppure tramite il Comando di Polizia Locale;

oppure, in alternativa:

al Giudice di Pace in Via Martiri di Belfiore n.12 a Rho MI entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione: direttamente in cancelleria previo versamento dei diritti.

Vincoli

VIOLAZIONI CHE NON CONSENTONO LA RIDUZIONE DEL 30% - PMR: pagamento in misura ridotta
Art. 6, c. 1, 3 e 12 Sospensione patente
Art. 10 c. 24 Sospensione patente
Art. 62, c. 7 Sospensione patente
Art. 70, c. 1 e 4 Confisca veicolo
Art. 83, c. 6 PMR non ammesso
Art. 86, c. 2 Confisca veicolo/sospensione patente
Art. 88, c. 3 PMR non ammesso
Art. 93, c. 7 Confisca veicolo
Art. 94 bis, c. 3 Confisca veicolo
Art. 96, c. 2 bis Confisca veicolo
Art. 97, c. 5, 7 e 14 Confisca veicolo
Art. 97, c. 9 PMR non ammesso
Art. 100, c. 12 PMR non ammesso
Art. 104 c. 10, 11 e 13 Sospensione patente
Art. 113, c. 5 PMR non ammesso
Art. 114 c. 3 in rel. Art. 104 c. 10 e 11 Sospensione patente
Art. 114, c. 7 PMR non ammesso
Art. 116, c. 15 bis Sospensione patente
Art. 117, c. 2, 2 bis e 5 Sospensione patente
Art. 124, c. 1 in rel. Art. 116, c. 15 bis Sospensione patente
Art. 125, c. 3, 4 e 5 Sospensione patente
Art. 126, c. 3, 4 e 12 in rel. Art. 116, c. 15 bis Sospensione patente
Art. 134, c. 1 e 2 Confisca veicolo
Art. 138, c. 12 in rel. Art. 125, c. 3 Sospensione patente
Art. 142, c. 9, 9 bis Sospensione patente
Art. 143, c. 12 Sospensione patente
Art. 148, c. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 Sospensione patente
Art. 168, c. 7, 8, 8 bis e 9 Sospensione patente/PMR non ammesso
Art. 176, c. 1, lett. C), d) e 22 Sospensione patente
Art. 176, c. 19 PMR non ammesso
Art. 179, c. 2, 2 bis – 1° periodo e 9 Sospensione patente
Art. 186, c. 2, lett. A) e c. 2 bis Sospensione patente
Art. 186 bis, c. 3 in rel. Art. 186 c. 2 lett. A) e c. 2 bis Sospensione patente
Art. 189, c. 1 e 5 Sospensione patente
Art. 192, c. 1, 2 e 4 PMR non ammesso
Art. 193, c. 4 bis Confisca veicolo/sospensione patente
Art. 213, c. 2 ter e 4 Sospensione patente
Art. 214, c. 1 Sospensione patente
Art. 214, c. 8 Confisca veicolo
Art. 216, c. 6 PMR non ammesso
Art. 217, c. 6 PMR non ammesso/sospensione patente
Art. 218, c. 6 PMR non ammesso

Casi particolari

Si comunica che, qualora da controlli successivi, emergesse che il pagamento della sanzione sia stato effettuato con:

1) DATA DI NOTIFICA DIFFERENTE

oltre il 5°giorno che dà diritto alla riduzione del 30%;

oltre il 10°giorno dalla cosiddetta "compiuta giacenza" per ritardo ritiro del plico all'Ufficio Postale a seguito avviso dello stesso lasciato presso il domicilio del destinatario;

oltre il 60°giorno per il pagamento in misura ridotta.

2) IMPORTO PARZIALE

senza pagamento dell'importo dovuto per le spese accessorie;

con somma differente da quanto effettivamente previsto dal verbale

si procederà alla riscossione della differenza non correttamente corrisposta secondo le procedure di Legge.

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PagoPa

Ulteriori informazioni

Con il termine "notifica" si intende l’aver portato l'interessato a conoscenza giuridica di un atto che lo riguarda e, di solito, questo avviene mediante consegna a mezzo posta o tramite messo notificatore all'indirizzo di residenza o domicilio. Qualora il destinatario sia assente verrà lasciato avviso del tentato recapito presso la residenza e l'atto, che è da ritenersi correttamente notificato, potrà essere ritirato, secondo quanto indicato nell'avviso, o presso l'ufficio postale o presso il Municipio.

Con il termine "contestazione" invece si intende la notificazione formale, ad opera di un Agente di Polizia, tramite consegna diretta di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito, oltre alle generalità di chi lo ha commesso, il luogo ed il momento in cui è stato commesso. Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 13/03/2024, 09:35

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