AVVISO: Accensione riscaldamento

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Deroghe all'accensione del riscaldamento in condizioni di climatiche che ne giustifichino l'esercizio, senza necessità di autorizzazione comunale

Data di pubblicazione:

22 Aprile 2024

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l periodi di accensione e spegnimento del riscaldamento in ogni singola unità immobiliare sono normati a livello nazionale da:

  • Il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
  • Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551
  • Il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013

Per il Comune di Cornaredo, ricadente nella zona climatica E, la norma prevede che l’esercizio degli impianti termici sia consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: ore 14 (quattordici) giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.

Al di fuori di tali periodi, senza alcun bisogno di deroga da parte del Comune gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile dell’impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ossia l’impianto non può essere attivato oltre le 7 (sette) ore giornaliere.

L’ordinanza del Sindaco serve esclusivamente per estendere fino a 14 ore o ridurre a meno di 7 il periodo di accensione in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse.

Tali disposizioni, relative alle limitazioni del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione, non si applicano alle scuole materne e asili nido ed altri edifici elencati nell’art. 9, comma 5 del D.P.R. n. 412/93.  Inoltre, le stesse disposizioni, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, non si applicano per gli edifici che hanno impianti termici che utilizzano calore proveniente da impianti di cogenerazione o un sistema di riscaldamento a pannelli radianti ed in altri casi esplicitati all’ art. 9, comma 6 del D.P.R. n. 412/93.

In deroga a quanto sopra, la legge prevede che il sindaco con apposita ordinanza può ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.

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Ultimo aggiornamento: 22/04/2024, 10:38

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