15/10/2019 – OBBLIGO DENUNCIA FISCALE PER VENDITA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALCOLICI

Si comunica che vige nuovamente l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita e la somministrazione al pubblico di alcolici per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 30.04.2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019 n. 58 che ha ripristinato il campo di applicazione dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs n. 504/95 oggetto di parziale abrogazione da parte dell’art. 1 comam 178 della legge n. 124/2017.
Rimangono non soggetti all’obbligo di denunica fiscale tutte quelle attività di vendita e somministrazione di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre,fiere,mostre ed eventi simili a carattere temporaneo e di breve durata.
Si segnala che l’ Agenzia delle Dogane in data 18/07/2019 ha emanato una prima circolare sul tema, nella quale ha valorizzato il ruolo dei SUAP quali punto di contatto sul territorio per lo specifico procedimento.
L’Agenzia, inoltre, con successiva direttiva protocollo n. 131411 del 20/09/2019, ha infine precisato che l’adempimento, reso nuovamente obbligatorio, ha valenza retroattiva.
Ne consegue che entro il 31/12/2019 sono tenuti a regolarizzare la propria posizione tutti gli esercizi ricadenti nella casistica in esame, che sono stati avviati tra il 29/08/2017 e il 29/06/2019 , periodo in cui era in vigore la precedente e ormai superata sospensione dell’obbligo tributario ora ripristinato.
L’ufficio SUAP è ha disposizione per ulteriori chiarimenti.
Per una migliore comprensione della norma si allegano le note dell’Agenzia delle Dogane sopracitate.
ALLEGATI
agenzia delle dogane comunicazione n. 1.pdf
agenzia delle dogane comunicazione n. 2.pdf

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